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IT4LIA

Dati aggiornati al settembre 2026

Glossario

Il glossario raccoglie 54 termini della disciplina europea e italiana sull'intelligenza artificiale. La maggior parte deriva dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689, che contiene sessantotto definizioni vincolanti. Ogni voce indica l'articolo di provenienza e rinvia al testo ufficiale.

Lettera A

  • Alfabetizzazione in materia di IA

    Competenze, conoscenze e comprensione che permettono a fornitori, deployer e persone interessate di usare i sistemi di IA in modo informato e di riconoscerne opportunità, rischi e possibili danni. L'articolo 4 impone a fornitori e deployer di adottare misure proporzionate al contesto d'uso e alla preparazione del personale. Non prevede una certificazione obbligatoria né un programma formativo predefinito.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 56, e 4

  • Allegato I

    Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione che disciplina prodotti nei quali un sistema di IA può operare come componente di sicurezza, dalle macchine ai dispositivi medici, dai giocattoli agli ascensori. Quando l'IA è incorporata in uno di questi prodotti, l'alto rischio discende dall'articolo 6, paragrafo 1, e gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2028.

    Regolamento (UE) 2024/1689, Allegato I

  • Allegato III

    Elenco degli ambiti in cui un sistema di IA autonomo è considerato ad alto rischio: biometria, infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione e gestione dei lavoratori, accesso a servizi essenziali pubblici e privati, attività di contrasto, migrazione e controllo delle frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici. La Commissione può aggiornarlo con atti delegati.

    Regolamento (UE) 2024/1689, Allegato III

  • Autorità di notifica

    Autorità nazionale incaricata di istituire e svolgere le procedure per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, e per il loro monitoraggio successivo. Ogni Stato membro deve designarne almeno una, insieme ad almeno un'autorità di vigilanza del mercato.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 28 e 70

  • Autorità di vigilanza del mercato

    Autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure previste dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, applicate all'intelligenza artificiale. Dispone di poteri di controllo, richiesta di informazioni, verifica tecnica e intervento sui sistemi non conformi, fino al ritiro dal mercato.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 26, e 74

  • Autorità nazionali competenti

    Insieme dell'autorità di notifica e dell'autorità di vigilanza del mercato designate da ciascuno Stato membro. Devono agire in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, disporre di risorse tecniche e finanziarie adeguate, e comunicare alla Commissione la propria identità e i propri compiti.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 70

Lettera C

  • Capacità di impatto elevato

    Capacità che eguagliano o superano quelle registrate nei modelli per finalità generali più avanzati. È il criterio che, insieme a soglie quantitative di calcolo, porta a presumere il rischio sistemico di un modello e fa scattare gli obblighi rafforzati del capo V.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 64

  • Categorizzazione biometrica

    Sistema che usa i dati biometrici di persone fisiche per assegnarle a categorie specifiche, a meno che la funzione sia accessoria a un altro servizio commerciale e strettamente necessaria per ragioni tecniche oggettive. Le categorizzazioni che deducono caratteristiche protette come razza, opinioni politiche o orientamento sessuale rientrano tra le pratiche vietate.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 40

  • Codice di buone pratiche

    Strumento previsto dall'articolo 56 per dimostrare la conformità agli obblighi sui modelli per finalità generali fino alla pubblicazione di una norma armonizzata. L'ufficio per l'IA ne promuove l'elaborazione e la Commissione può riconoscerne la validità generale nell'Unione con un atto di esecuzione. L'adesione è volontaria.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 56

  • Comitato europeo per l'intelligenza artificiale

    Organo composto da un rappresentante per Stato membro, che assiste la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione coerente del regolamento. Formula pareri e raccomandazioni, coordina le autorità nazionali e contribuisce agli orientamenti su classificazione, obblighi e vigilanza. Alle riunioni partecipano anche il Garante europeo della protezione dei dati come osservatore e, su invito, altre autorità nazionali o dell'Unione quando i temi rientrano nelle loro competenze.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 65 e 66

  • Componente di sicurezza

    Componente di un prodotto o di un sistema di IA che svolge una funzione di sicurezza, il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni. È il criterio che porta all'alto rischio i sistemi incorporati nei prodotti elencati nell'Allegato I.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 14

  • Consenso informato

    Manifestazione libera, specifica, inequivocabile e volontaria della disponibilità a partecipare a una prova in condizioni reali, espressa dopo aver ricevuto tutte le informazioni rilevanti per la decisione. È una garanzia distinta dal consenso al trattamento dei dati personali previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 59

Lettera D

  • Dati biometrici

    Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, come le immagini facciali o i dati dattiloscopici. Sono alla base di diverse fattispecie del regolamento, dai divieti dell'articolo 5 alla classificazione ad alto rischio dell'Allegato III.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 34

  • Dati di addestramento

    Dati impiegati per addestrare un sistema di IA adattandone i parametri apprendibili. Il regolamento li distingue dai dati di convalida, usati per mettere a punto i parametri non apprendibili, e dai dati di prova, che servono a una valutazione indipendente delle prestazioni prima dell'immissione sul mercato.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punti 29, 30 e 32

  • Dati personali

    Nozione che il regolamento sull'intelligenza artificiale non ridefinisce, rinviando all'articolo 4, punto 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'AI Act si applica in parallelo alla disciplina sulla protezione dei dati, senza sostituirla: gli obblighi si sommano quando un sistema tratta dati personali.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 50

  • Deep fake

    Immagine o contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico a un osservatore. Chi lo diffonde deve dichiararne la natura artificiale, con attenuazioni quando il contenuto ha finalità artistiche, satiriche o di finzione.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 60

  • Deployer

    Chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, esclusi gli usi personali non professionali. Il termine inglese resta nel testo italiano del regolamento. Un'impresa che adotta uno strumento sviluppato da altri è deployer, non fornitore, e risponde di obblighi diversi: uso conforme alle istruzioni, sorveglianza umana e, in alcuni casi, informazione delle persone interessate.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 4

Lettera F

  • Finalità prevista

    Uso di un sistema di IA stabilito dal fornitore, compresi contesto e condizioni specifiche, come risulta dalle istruzioni per l'uso, dal materiale promozionale e dalla documentazione tecnica. Delimita il perimetro della conformità: un impiego diverso può configurare un uso improprio ragionevolmente prevedibile o spostare la responsabilità sul deployer.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punti 12 e 13

  • Fornitore

    Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello per finalità generali, oppure lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. È la figura su cui grava il maggior numero di obblighi, compresa la valutazione della conformità per i sistemi ad alto rischio.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 3

  • Fornitore a valle

    Fornitore di un sistema di IA che integra un modello di IA, sia esso sviluppato internamente o ottenuto da un'altra entità su base contrattuale. La figura serve a distribuire gli obblighi lungo la catena del valore, quando chi costruisce l'applicazione non coincide con chi ha addestrato il modello.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 68

Lettera G

  • Governance dei dati

    Requisito per cui i set di dati di addestramento, convalida e prova dei sistemi ad alto rischio devono essere pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, per quanto possibile, privi di errori e completi rispetto alla finalità prevista. Comprende l'esame di possibili distorsioni e delle lacune che incidono su salute, sicurezza e diritti fondamentali.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 10

Lettera I

  • Identificazione biometrica remota

    Sistema che identifica persone fisiche senza il loro coinvolgimento attivo, tipicamente a distanza, confrontando i dati biometrici con quelli contenuti in una banca dati di riferimento. Nella variante in tempo reale il rilevamento e il confronto avvengono senza ritardi significativi. Il suo uso in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto è vietato salvo eccezioni tassative.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punti 41 e 42

  • Immissione sul mercato

    Prima messa a disposizione di un sistema di IA o di un modello per finalità generali sul mercato dell'Unione. Va distinta dalla messa in servizio, che è la fornitura diretta al deployer per il primo uso. Le due nozioni fissano il momento da cui decorrono gli obblighi del fornitore.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punti 9, 10 e 11

  • Incidente grave

    Malfunzionamento di un sistema di IA che causa, direttamente o indirettamente, il decesso o gravi danni alla salute di una persona, una perturbazione grave e irreversibile di infrastrutture critiche, la violazione di obblighi a tutela dei diritti fondamentali, oppure gravi danni a beni o all'ambiente. I fornitori devono segnalarlo alle autorità di vigilanza del mercato.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 49, e 73

Lettera L

  • Legge 132/2025

    Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, affianca l'AI Act con principi, disposizioni settoriali e deleghe legislative, senza sostituire il regolamento europeo, che resta direttamente applicabile.

    Legge 23 settembre 2025, n. 132

Lettera M

  • Marcatura CE

    Segno con cui il fornitore dichiara che un sistema di IA rispetta i requisiti del capo III, sezione 2, e le altre normative di armonizzazione dell'Unione che ne prevedono l'apposizione. Per i sistemi digitali può essere apposta in forma elettronica. Non è un marchio di qualità: attesta la conformità dichiarata, non una valutazione di merito.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 24, e 48

  • Marcatura dei contenuti sintetici

    Obbligo per i fornitori di sistemi che generano contenuti audio, immagine, video o testuali di apporre marcature leggibili dalla macchina che ne rendano rilevabile l'origine artificiale. Le soluzioni devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili nei limiti della fattibilità tecnica. Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 il termine di adeguamento è il 2 dicembre 2026.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 50, paragrafo 2, e 111, paragrafo 4

  • Modello di IA per finalità generali

    Modello caratterizzato da generalità significativa, capace di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, che può essere integrato in sistemi e applicazioni a valle. Il regolamento lo distingue dal sistema di IA e gli dedica il capo V, con obblighi di documentazione tecnica, politica sul diritto d'autore e sintesi pubblica dei contenuti usati per l'addestramento.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 63

  • Modifica sostanziale

    Cambiamento di un sistema di IA successivo all'immissione sul mercato, non previsto nella valutazione iniziale della conformità, che incide sulla conformità ai requisiti del capo III, sezione 2, oppure comporta una variazione della finalità prevista. Fa scattare una nuova valutazione della conformità.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 23

  • Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

    Attività con cui i fornitori raccolgono e analizzano l'esperienza maturata sull'uso dei sistemi di IA immessi sul mercato, per individuare la necessità di azioni correttive o preventive. Per i sistemi ad alto rischio richiede un piano documentato che accompagna la documentazione tecnica.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 25, e 72

Lettera N

  • Norma armonizzata

    Norma tecnica europea adottata su richiesta della Commissione e citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chi vi si conforma beneficia della presunzione di conformità ai requisiti corrispondenti del regolamento. Per l'intelligenza artificiale il lavoro è affidato al comitato tecnico congiunto CEN-CENELEC JTC 21.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 27, e 40

Lettera O

  • Obblighi di trasparenza

    Regole che impongono di rendere riconoscibile l'intervento di un sistema di IA. Chi fornisce sistemi destinati a interagire con persone fisiche deve informarle; chi genera contenuti sintetici deve marcarli in formato leggibile dalla macchina; chi diffonde deep fake deve dichiararne la natura artificiale. Si applicano dal 2 agosto 2026 e restano fuori dal rinvio disposto dall'Omnibus digitale.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 50

  • Omnibus digitale sull'IA

    Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, che modifica l'AI Act e altri due regolamenti per semplificarne l'attuazione. Sposta l'applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per l'Allegato III e al 2 agosto 2028 per l'Allegato I, lasciando ferma la data del 2 agosto 2026 per gli obblighi di trasparenza.

    Regolamento (UE) 2026/1744

  • Operazione in virgola mobile

    Operazione matematica su numeri in virgola mobile. L'unità serve a misurare la potenza di calcolo impiegata per addestrare un modello e a fissare la soglia quantitativa oltre la quale si presume che un modello per finalità generali presenti un rischio sistemico.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 67, e 51

  • Organismo notificato

    Organismo di valutazione della conformità designato da uno Stato membro e notificato alla Commissione, che verifica in modo indipendente la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio quando la procedura lo richiede. La designazione e il monitoraggio spettano all'autorità di notifica nazionale, che ne verifica competenza, indipendenza e capacità operativa.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 22, e da 28 a 39

Lettera P

  • Pratiche di IA vietate

    Usi dell'intelligenza artificiale che il regolamento proibisce in modo assoluto, perché incompatibili con i valori dell'Unione. Comprendono le tecniche subliminali o manipolative che provocano danni significativi, lo sfruttamento delle vulnerabilità, il punteggio sociale, alcune forme di riconoscimento delle emozioni sul lavoro e a scuola, e l'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici a fini di contrasto, salvo eccezioni tassative.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 5

  • Profilazione

    Nozione ripresa dall'articolo 4, punto 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale rileva soprattutto nella classificazione ad alto rischio dei sistemi usati per valutare persone fisiche in ambiti come credito, occupazione e attività di contrasto.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 52

  • Prova in condizioni reali

    Sperimentazione temporanea di un sistema di IA per la sua finalità prevista fuori dal laboratorio, allo scopo di raccogliere dati affidabili e verificare la conformità ai requisiti del regolamento. Richiede un piano di prova, garanzie per i soggetti coinvolti e, quando riguarda persone fisiche, il loro consenso informato.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 57, e 60

  • Punto di contatto unico

    Autorità che ciascuno Stato membro indica come riferimento per i rapporti con la Commissione, con il comitato per l'IA e con le autorità degli altri Stati membri. Serve a evitare che l'interlocuzione europea si disperda tra più amministrazioni nazionali. Uno Stato membro può designare come punto di contatto unico una delle autorità già istituite, senza crearne una nuova.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 70, paragrafo 2

Lettera R

  • Rappresentante autorizzato

    Persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, con mandato scritto di un fornitore, ne assume obblighi e procedure. È necessario quando il fornitore è stabilito in un paese terzo e serve un interlocutore raggiungibile dalle autorità europee. Il mandato deve essere accettato per iscritto e il rappresentante può ritirarsi se il fornitore agisce in contrasto con gli obblighi del regolamento.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 5, e 22

  • Rischio

    Combinazione tra la probabilità che un danno si verifichi e la gravità del danno stesso. È la nozione su cui poggia l'intera architettura del regolamento, che gradua gli obblighi in base al rischio anziché alla tecnologia impiegata. Da qui discendono le quattro fasce: pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, obblighi di trasparenza e usi liberi.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 2

  • Rischio sistemico

    Rischio proprio delle capacità di impatto elevato dei modelli per finalità generali, con effetti significativi sul mercato dell'Unione per portata o per conseguenze negative su salute pubblica, sicurezza, diritti fondamentali o società. I modelli che lo presentano sono soggetti a obblighi rafforzati, tra cui valutazione del modello, mitigazione dei rischi e segnalazione degli incidenti gravi.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 65

Lettera S

  • Sintesi dei dati di addestramento

    Documento con cui il fornitore di un modello per finalità generali rende pubblica una descrizione sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l'addestramento, secondo un modello predisposto dall'ufficio per l'IA. Serve a permettere ai titolari di diritti di far valere le proprie posizioni.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 53, paragrafo 1, lettera d)

  • Sistema di IA

    Sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può mostrare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni. La definizione è tecnologicamente neutra e non nomina tecniche specifiche, così da restare valida al mutare dello stato dell'arte.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 1

  • Sistema di IA ad alto rischio

    Sistema che rientra in una delle due vie di classificazione dell'articolo 6: componente di sicurezza di un prodotto già soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'Allegato I, oppure sistema autonomo che ricade in uno degli ambiti dell'Allegato III. La classificazione fa scattare i requisiti più severi del regolamento, dalla gestione del rischio alla valutazione della conformità.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 6

  • Sistema di IA per finalità generali

    Sistema costruito su un modello per finalità generali, capace di perseguire scopi diversi sia per uso diretto sia integrato in altri sistemi. La distinzione rispetto al modello è rilevante nella catena del valore: chi integra un modello altrui in un proprio sistema assume il ruolo di fornitore a valle e i corrispondenti obblighi.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 66

  • Sistema di riconoscimento delle emozioni

    Sistema di IA che identifica o deduce emozioni o intenzioni di persone fisiche a partire dai loro dati biometrici. Il suo impiego sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione è vietato, salvo usi per motivi medici o di sicurezza. Fuori da questi ambiti resta soggetto agli obblighi di trasparenza.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 39

  • Sorveglianza umana

    Requisito per cui i sistemi ad alto rischio devono essere progettati in modo che persone fisiche possano comprenderne le capacità e i limiti, interpretarne gli output, decidere di non usarli e interromperne il funzionamento. La misura va calibrata sui rischi, sul grado di autonomia del sistema e sul contesto d'uso.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 14

  • Spazio accessibile al pubblico

    Luogo fisico, di proprietà pubblica o privata, accessibile a un numero indeterminato di persone, a prescindere da eventuali condizioni di accesso o limiti di capienza. La nozione delimita il campo dei divieti sull'identificazione biometrica remota in tempo reale. Vi rientrano strade, piazze, negozi, stazioni e mezzi di trasporto pubblico; restano fuori i luoghi privati non aperti a un numero indeterminato di persone.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 44

  • Spazio di sperimentazione normativa

    Quadro controllato istituito da un'autorità competente che consente a fornitori e potenziali fornitori di sviluppare, addestrare, convalidare e provare un sistema di IA, se del caso in condizioni reali, sotto supervisione. Ogni Stato membro deve averne almeno uno operativo a livello nazionale entro il 2 agosto 2026, anche partecipando a uno spazio già esistente.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 55, e 57

  • Specifiche comuni

    Insieme di soluzioni tecniche che la Commissione può adottare con atti di esecuzione quando le norme armonizzate mancano, sono insufficienti o non arrivano nei tempi previsti. Assolvono la stessa funzione delle norme armonizzate, offrendo un percorso di conformità presunto ai requisiti del capo III, sezione 2.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 41

Lettera U

  • Ufficio per l'IA

    Funzione della Commissione europea istituita con decisione del 24 gennaio 2024, che contribuisce all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli per finalità generali. Esercita poteri diretti sui modelli per finalità generali e coordina l'applicazione uniforme del regolamento negli Stati membri.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 3, punto 47

Lettera V

  • Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali

    Analisi che alcuni deployer di sistemi ad alto rischio devono svolgere prima della messa in uso: organismi di diritto pubblico, soggetti privati che erogano servizi pubblici e chi usa sistemi per la valutazione del merito creditizio o per la determinazione dei premi assicurativi su vita e salute. Descrive processi, categorie di persone interessate, rischi specifici e misure di sorveglianza umana.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 27

  • Valutazione della conformità

    Procedura con cui si dimostra che un sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti del capo III, sezione 2. Può svolgersi tramite controllo interno oppure con il coinvolgimento di un organismo notificato, a seconda del tipo di sistema e delle norme applicate. Si conclude con la dichiarazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE.

    Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, punto 20, e 43

Istruzioni

Come leggere questa pagina

Ogni voce riporta la definizione così come la ricava il testo normativo, non una parafrasi divulgativa. Sotto la definizione compare il riferimento, cioè l’articolo o il paragrafo da cui la definizione è tratta: l’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 raccoglie la maggior parte delle definizioni, ma alcune nascono altrove, nell’articolo 50 o negli allegati.

Le voci sono ordinate alfabeticamente e raggruppate per lettera iniziale. Dove il regolamento usa un termine italiano che differisce dal termine inglese corrente nel settore, la scheda riporta il termine del regolamento: «deployer» resta «deployer» perché la versione italiana del testo lo usa, mentre «provider» diventa «fornitore».

Le voci correlate in fondo a ciascuna scheda collegano definizioni che il testo usa insieme. Servono a ricostruire una catena: un sistema ad alto rischio rimanda all’Allegato III, che rimanda alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, che rimanda al deployer.

Cita questa pagina

IT4LIA — Italia AI Monitor, «Glossario dell’AI Act», aggiornato al 20 settembre 2026, https://it4lia.com/glossario/ (consultato il 20 settembre 2026).

I dati sono distribuiti con licenza CC BY 4.0. L’attribuzione richiesta è «IT4LIA – it4lia.com». La data di consultazione va sostituita con quella effettiva.

Lavori in corso

Cosa manca ancora

Restano da aggiungere le definizioni che l’Omnibus digitale introduce o modifica e che il testo consolidato non ha ancora reso stabili. Quando la versione consolidata del regolamento su EUR-Lex recepisce integralmente le modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, alcune voci vanno riscritte sul testo vigente.

Restano da coprire i termini che nasceranno dai decreti attuativi italiani. Il decreto sui poteri delle autorità nazionali introduce nozioni proprie dell’ordinamento interno, per esempio in materia di spazi di sperimentazione e di raccordo fra amministrazioni: entreranno nel glossario quando il testo sarà pubblicato.

Restano infine da allineare i termini delle norme tecniche. Il vocabolario di CEN-CENELEC e quello di UNI usano definizioni proprie, che non coincidono sempre con quelle del regolamento: il glossario le accoglierà segnalando esplicitamente la differenza di fonte.

Domande frequenti

Le domande che ricorrono su questa pagina

Che cosa significa «deployer» nel regolamento?
Indica chi utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, salvo l’uso personale non professionale. La versione italiana del regolamento mantiene il termine inglese. È la controparte del fornitore: il fornitore sviluppa e immette sul mercato, il deployer impiega il sistema nella propria attività e risponde degli obblighi che il testo gli assegna.
Perché le definizioni contano tanto?
Perché determinano l’ambito di applicazione. Se un software non rientra nella definizione di «sistema di IA» dell’articolo 3, punto 1, il regolamento non si applica. La Commissione ha pubblicato linee guida dedicate proprio alla definizione di sistema di IA, il 6 febbraio 2025, per chiarire il confine.
Le definizioni italiane coincidono con quelle inglesi?
Le versioni linguistiche di un regolamento fanno tutte ugualmente fede. Il glossario riporta la versione italiana, che è il testo con cui operano le autorità nazionali e i giudici italiani. Dove il termine inglese è entrato nell’uso corrente, la scheda lo segnala.
Posso riutilizzare queste definizioni?
Sì. Le voci sono parte del dataset distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 e sono scaricabili in JSON dalla pagina dei dati aperti. Le definizioni normative in quanto tali derivano da atti ufficiali dell’Unione europea, liberamente riproducibili citando la fonte.