Dati aggiornati al settembre 2026
Scadenze
La pagina raccoglie i termini di applicazione fissati dal regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744, e dalla normativa italiana. Sono elencati 6 termini ancora da raggiungere e 2 appena trascorsi. Ogni voce indica chi è tenuto ad adempiere e rinvia alla fonte primaria.
I tre termini più vicini
−20 giorni10 ottobre 2026
Scadenza della delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento sull'intelligenza artificiale.
Governo della Repubblica italiana
−73 giorni2 dicembre 2026
Adeguamento all'articolo 50, paragrafo 2 dei sistemi che generano contenuti sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.
Fornitori di sistemi di IA generativi, compresi i modelli per finalità generali
−73 giorni2 dicembre 2026
Applicazione delle pratiche vietate aggiunte all'articolo 5 dall'Omnibus digitale, ai paragrafi 1 bis e 1 ter e alle lettere b bis) e b ter).
Chiunque immetta sul mercato, metta in servizio o usi sistemi di IA nell'Unione
Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 113, terzo comma, lettera a)
Conteggio dei giorni che mancano alle prossime scadenze, calcolato alla data di pubblicazione di questa pagina.
Calendario
Termini futuri
| Data | Mancano | Adempimento | Chi è tenuto | Riferimento | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2026 | 20 giorni | Scadenza della delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento sull'intelligenza artificiale. | Governo della Repubblica italiana | Legge 23 settembre 2025, n. 132, articolo 24 | Legge 23 settembre 2025, n. 132 — testo consolidato su Normattiva |
| 2 dicembre 2026 | 73 giorni | Adeguamento all'articolo 50, paragrafo 2 dei sistemi che generano contenuti sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. | Fornitori di sistemi di IA generativi, compresi i modelli per finalità generali | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 111, paragrafo 4 | Regolamento (UE) 2026/1744, articolo 1, punto 39 |
| 2 dicembre 2026 | 73 giorni | Applicazione delle pratiche vietate aggiunte all'articolo 5 dall'Omnibus digitale, ai paragrafi 1 bis e 1 ter e alle lettere b bis) e b ter). | Chiunque immetta sul mercato, metta in servizio o usi sistemi di IA nell'Unione | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 113, terzo comma, lettera a) | Regolamento (UE) 2026/1744, articolo 1, punto 40 |
| 2 dicembre 2027 | 438 giorni | Applicazione del capo III, sezioni 1, 2 e 3 ai sistemi ad alto rischio dell'Allegato III: gestione del rischio, dati, documentazione, sorveglianza umana, valutazione della conformità. | Fornitori e deployer di sistemi autonomi ad alto rischio | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 113, terzo comma, lettera c), punto i) | Regolamento (UE) 2026/1744, articolo 1, punto 40, lettera b) |
| 2 agosto 2028 | 682 giorni | Applicazione del capo III, sezioni 1, 2 e 3 ai sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti già coperti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. | Fabbricanti di prodotti con componenti di sicurezza basati su IA | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 113, terzo comma, lettera c), punto ii) | Regolamento (UE) 2026/1744, articolo 1, punto 40, lettera b) |
| 2 agosto 2030 | 1412 giorni | Adeguamento dei sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche già immessi sul mercato o messi in servizio. | Fornitori e deployer di sistemi ad alto rischio usati da autorità pubbliche | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 111, paragrafo 2 | Regolamento (UE) 2026/1744, articolo 1, punto 39 |
Archivio recente
Termini già trascorsi
Questi termini sono già maturati. Restano in pagina perché gli obblighi corrispondenti sono esigibili da quella data in avanti.
| Data | Adempimento | Chi è tenuto | Riferimento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2 agosto 2026 | Obblighi di trasparenza dell'articolo 50: informare chi interagisce con un sistema di IA e marcare i contenuti sintetici in formato leggibile dalla macchina. | Fornitori e deployer di sistemi che interagiscono con persone fisiche o generano contenuti | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 50 | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 50 |
| 2 agosto 2026 | Ciascuno Stato membro deve avere operativo almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale. | Autorità nazionali competenti degli Stati membri | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 57, paragrafo 1 | Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 57 |
Avvertenza
Come leggere questo calendario
Il conteggio dei giorni è calcolato al momento della pubblicazione della pagina, non nel browser di chi legge. La data di riferimento è indicata in testa alla pagina.
Alcuni termini sono stati spostati dal regolamento (UE) 2026/1744. Le voci interessate riportano la disposizione modificativa, così che sia possibile risalire sia al termine vigente sia a quello originario nella timeline.
Meccanica
Perché una data può spostarsi
Una data di applicazione non è una promessa: è una disposizione. Sta scritta in un articolo, e per cambiarla serve un atto della stessa forza che riscriva quell’articolo. È quello che ha fatto il regolamento (UE) 2026/1744, sostituendo due lettere del terzo comma dell’articolo 113 del regolamento sull’intelligenza artificiale e aggiungendone una terza.
Tre momenti vanno tenuti distinti. La pubblicazione rende l’atto conoscibile e fa decorrere i termini. L’entrata in vigore lo inserisce nell’ordinamento: per i regolamenti europei arriva di norma venti giorni dopo la pubblicazione, per le leggi italiane quindici, salvo che il testo disponga altrimenti. L’applicazione rende gli obblighi esigibili, e può arrivare anni dopo.
Il regolamento sull’intelligenza artificiale mostra i tre momenti separati con la massima ampiezza: pubblicato il 12 luglio 2024, in vigore dal 1° agosto 2024, applicabile in via generale dal 2 agosto 2026 e, per i sistemi ad alto rischio incorporati nei prodotti, dal 2 agosto 2028. Nel mezzo, un atto modificativo ha spostato alcune di quelle date senza toccare le altre.
Questa pagina registra soltanto i termini fissati da una disposizione. Gli annunci, i programmi di lavoro e le dichiarazioni di intenzione non producono scadenze: restano fuori finché non diventano testo pubblicato.
-
1 · Pubblicazione
L’atto compare in Gazzetta ufficiale e diventa conoscibile. Da qui decorrono i termini.
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2 · Entrata in vigore
L’atto entra nell’ordinamento. Venti giorni per i regolamenti europei, quindici per le leggi italiane, salvo diversa disposizione.
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3 · Applicazione
Gli obblighi diventano esigibili. È il momento che questa pagina conta.
Istruzioni
Come leggere questa pagina
Il conteggio dei giorni è calcolato alla data di pubblicazione della pagina, non in tempo reale nel browser. Un sito statico non può aggiornarlo da solo: il numero è corretto al momento della ricostruzione, e la data di aggiornamento in testa alla pagina dice quando è avvenuta.
La colonna «riferimento» indica la disposizione che fissa il termine, non l’oggetto dell’obbligo. Serve a risalire al testo: un termine dell’articolo 113 riguarda l’applicazione di un intero capo, un termine dell’articolo 111 riguarda i sistemi già sul mercato, un termine della legge nazionale riguarda una delega al Governo.
I termini trascorsi restano in pagina. Una scadenza superata continua a spiegare perché un obbligo è oggi esigibile, e toglierla renderebbe più difficile ricostruire la catena. La tabella li separa da quelli futuri, senza cancellarli.
Cita questa pagina
IT4LIA — Italia AI Monitor, «Scadenze AI Act: le date che contano», aggiornato al 20 settembre 2026, https://it4lia.com/scadenze/ (consultato il 20 settembre 2026).
I dati sono distribuiti con licenza CC BY 4.0. L’attribuzione richiesta è «IT4LIA – it4lia.com». La data di consultazione va sostituita con quella effettiva.
Lavori in corso
Cosa manca ancora
Restano da fissare le date attuative italiane che dipendono dai decreti della delega. Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 entra in vigore il 30 settembre 2026; il secondo decreto, sui poteri delle autorità nazionali, produrrà i propri termini quando sarà pubblicato.
Resta da chiarire il calendario delle norme armonizzate. La citazione di una norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è una scadenza fissata da una disposizione, quindi non compare in questa pagina, ma è il passaggio che condiziona l’operatività degli obblighi sui sistemi ad alto rischio.
Resta infine da pubblicare l’esito delle consultazioni AgID chiuse nell’aprile 2026. Quando escono le linee guida definitive, l’adeguamento delle pubbliche amministrazioni acquista un proprio termine e questa pagina si allunga di una riga.
Domande frequenti
Le domande che ricorrono su questa pagina
- Perché il 2 agosto 2026 non è stato rinviato?
- Perché il regolamento (UE) 2026/1744 è intervenuto sulle lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 113, che riguardano le pratiche vietate aggiunte e i sistemi ad alto rischio. La data generale di applicazione, fissata dal primo comma dell’articolo 113, non è stata toccata: dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 sono esigibili.
- Che cosa succede il 10 ottobre 2026?
- Scade la delega dell’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che assegna al Governo dodici mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare i decreti di adeguamento al regolamento. La legge è entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Il primo decreto è stato pubblicato il 15 settembre 2026.
- Chi deve adeguarsi entro il 2 dicembre 2026?
- I fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, compresi i modelli per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. L’articolo 111, paragrafo 4, aggiunto dall’Omnibus digitale, fissa a quella data il termine per conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2. Allo stesso giorno si applicano le nuove pratiche vietate.
- Le scadenze valgono anche per chi è fuori dall’Unione europea?
- Valgono per chi immette sul mercato dell’Unione o mette in servizio nell’Unione sistemi di intelligenza artificiale, indipendentemente da dove sia stabilito, e per chi è stabilito in un paese terzo quando l’output del sistema è usato nell’Unione. L’ambito di applicazione è definito dall’articolo 2 del regolamento.