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· Redazione IT4LIA

Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 è esigibile: che cosa comporta la trasparenza

Gli obblighi di trasparenza dell'AI Act si applicano dalla data di applicazione generale del regolamento. Riguardano i sistemi che interagiscono con le persone, i contenuti sintetici e i deep fake.

Il 2 agosto 2026 il regolamento (UE) 2024/1689 ha raggiunto la sua data di applicazione generale. Fra le disposizioni che da quel giorno sono esigibili c’è l’articolo 50, dedicato agli obblighi di trasparenza per fornitori e deployer di determinati sistemi di intelligenza artificiale.

L’Omnibus digitale, che ha spostato in avanti i termini per i sistemi ad alto rischio, non ha toccato questa data. L’articolo 50 appartiene al capo IV, che non rientra fra le eccezioni elencate nell’articolo 113.

Le quattro situazioni disciplinate

L’articolo 50 non introduce un obbligo unico ma quattro regole distinte, che colpiscono soggetti diversi lungo la catena.

Il paragrafo 1 riguarda i fornitori di sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche. Devono progettarli in modo che l’interlocutore sia informato di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che la circostanza non risulti evidente a una persona ragionevolmente informata e avveduta. L’obbligo non si applica ai sistemi autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, salvo quando sono a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

Il paragrafo 2 riguarda i fornitori di sistemi, compresi i modelli per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici. Gli output vanno marcati in un formato leggibile dalla macchina e rilevabile come generato o manipolato artificialmente. Le soluzioni tecniche devono essere efficaci, interoperabili, solide e affidabili, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile.

Il paragrafo 3 riguarda i deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, tenuti a informare le persone esposte al funzionamento del sistema.

Il paragrafo 4 riguarda i deployer che generano o manipolano contenuti costituenti deep fake. Devono rendere noto che il contenuto è stato prodotto o alterato artificialmente. Per i contenuti che fanno parte di opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione, l’obbligo si attenua a una comunicazione che non ostacoli la fruizione dell’opera.

Le linee guida della Commissione

Il 20 luglio 2026, a due settimane dalla scadenza, la Commissione ha pubblicato le linee guida sugli obblighi di trasparenza per fornitori e deployer. Il documento chiarisce l’ambito delle quattro regole e il rapporto fra loro.

Le linee guida sono accompagnate dal codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, la cui versione finale risale al 10 giugno 2026. La Commissione ne ha riconosciuto l’adeguatezza l’8 luglio 2026 e il comitato europeo per l’IA il giorno successivo.

La finestra per i sistemi preesistenti

Chi ha immesso sul mercato sistemi generativi prima del 2 agosto 2026 non è tenuto ad adeguarli immediatamente. Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 111, introdotto dall’Omnibus digitale, fissa al 2 dicembre 2026 il termine per conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2.

La distinzione è rilevante nella pratica. Un servizio lanciato ad agosto 2026 marca i contenuti sintetici da subito. Un servizio già attivo a luglio ha quattro mesi per introdurre la marcatura.

Che cosa significa marcare un contenuto

Il regolamento non impone una tecnologia specifica. Parla di marcature leggibili dalla macchina, lasciando ai fornitori la scelta fra filigrane digitali, identificativi di metadati, marcature crittografiche e tecniche di rilevamento. Il criterio è l’efficacia rispetto allo scopo, cioè rendere riconoscibile l’origine artificiale del contenuto.

L’articolo distingue la marcatura tecnica, rivolta a sistemi automatici, dalla dichiarazione rivolta alle persone. Il paragrafo 2 chiede la prima ai fornitori. Il paragrafo 4 chiede la seconda ai deployer che diffondono deep fake.

Il perimetro delle sanzioni

Le norme sanzionatorie nazionali sono applicabili dal 2 agosto 2025, in forza della lettera b) dell’articolo 113. L’articolo 99 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto degli interessi delle piccole e medie imprese e delle start-up.

Le scadenze riportano i termini ancora aperti, con la disposizione di riferimento e la fonte primaria per ciascuno.

Fonti

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